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STATUTO SOCIALE

Circolo del Re - Castelvetrano Scacchi - Associazione Sportiva Dilettantistica

TITOLO I: COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

(Art.1) L'Associazione dilettatistica sportiva "CIRCOLO DEL RE - CASTELVETRANO SCACCHI", costituita nel 2012, ha sede in Castelvetrano, Via delle Due Sicilie n. 36, e, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire e sopprimere sedi operative, amministrative e succursali anche altrove. L’Associazione, regolata ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è indipendente, apolitica ed aconfessionale, senza scopo di lucro ed ha durata illimitata. L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

(Art.2) Lo scopo dell’Associazione è quello di: (a) Offrire ai giocatori ed amatori del gioco un ritrovo onde poter sviluppare un’attività esclusivamente inerente gli scacchi; (b) propagare la passione del gioco fra i cittadini senza distinzione di grado e condizioni sociali; (c) valorizzare ed incrementare il gioco degli scacchi; (d) organizzare secondo le norme che disciplinano il gioco degli scacchi, tornei, sfide individuali e a squadre, studi teorici e analitici del gioco, gruppi di problemisti; (e) avviare e mantenere rapporti con organizzazioni aventi finalità eguali; (f) indire ogni altra manifestazione intesa a diffondere la conoscenza del gioco degli scacchi; (g) organizzare attività ricreative collaterali o secondarie che possono trovare iniziativa nell’ambito del tempo libero dei soci; (h) l'associazione si riserva inoltre di porre in essere attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci, al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali.

(Art.3) Per il raggiungimento dello scopo associativo, l’Associazione potrà compiere tutti gli atti ed operazioni oltre ad intraprendere tutte le iniziative utili e necessarie alla sua realizzazione. A titolo esemplificativo, potrà: (a) partecipare a gare, tornei e campionati; (b) organizzare attività sportive e ricreative, corsi, manifestazioni e competizioni; (c) gestire, condurre impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva e ricreativa, compresa la loro manutenzione; (d) istituire corsi di formazione e di addestramento; (e) realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica degli scacchi. L’Associazione è affiliata alla FSI secondo le modalità da questa stabilite e, inoltre, potrà partecipare ad altri organismi associativi locali, nazionali ed internazionali operanti nel campo degli scacchi.

TITOLO II: ASSOCIATI

(Art.4) L’Associazione è costituita da un numero illimitato di associati i quali aderiranno alla stessa secondo le norme che seguono. L’ammissione all’Associazione potrà avvenire con domanda dell’interessato sulla quale delibera senza appello il Consiglio Direttivo previo accertamento della spiccata moralità del richiedente e dell’assenza di incompatibilità. Ogni associato ha il dovere di: (a) accettare ed osservare il presente statuto, i regolamenti interni e tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione; (b) corrispondere all’Associazione le quote sociali annuali nella misura e secondo le modalità determinate dal Consiglio Direttivo; (c) difendere il buon nome dell’Associazione e comportarsi correttamente e sportivamente sia all’interno che fuori dell’Associazione; (d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione. Ogni associato ha diritto a: (a) l’ammissione senza alcun vincolo temporaneo e senza eventuali agevolazioni tariffarie; (b) l’uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali; (c) se maggiorenne, al voto deliberativo in Assemblea per l’approvazione e la modifica dello statuto sociale, per l’approvazione del rendiconto economico annuale e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione; (d) se in regola con i versamenti delle quote sociali, partecipare a tutte le attività sociali e beneficiare di tutti i vantaggi procurati dall’attività dell’Associazione. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: (a) Soci Onorari – vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e trattasi di coloro che con munificenza hanno contribuito alla crescita ed affermazione dell’Associazione; (b) Soci Benemeriti – vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e trattasi di coloro che, avendo ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo, abbiano particolari benemerenze sportive, sociali e/o civiche; (c) Soci Ordinari – vengono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo previa richiesta dell’interessato; (d) Familiari - vengono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo previa richiesta dell’interessato. L’elenco dei soci dovrà essere sempre disponibile presso la sede sociale affinché tutti gli associati possano, su richiesta, prenderne visione. Ad ogni associato viene rilasciata una tessera che lo legittima dei suoi diritti statutari e del godimento dei vantaggi offerti dall’Associazione. L’Associazione garantisce la democraticità della struttura, l’elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati attraverso il volontariato. Agli associati potrà essere attribuito il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione e su precisa autorizzazione del Presidente o da persona dallo stesso delegata. Nel caso l’attività, per entità e specificità, non possa essere assolta dagli associati, sarà possibile attribuire incarichi, anche retribuiti, avvalendosi di terzi.

(Art.5) La qualifica di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione o decesso. Il recesso si produce in seguito a dimissioni dell’associato presentate in forma scritta ed ha effetto con la data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo o a seguito del trasferimento a tempo indeterminato ad altra società. La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che non abbia versato le quote sociali annuali per un periodo minimo di due anni nei termini fissati dal Consiglio Direttivo e che non adempia a tale obbligo entro 30 giorni dalla ricezione del formale invito scritto da parte del Presidente, con accertamento di ricevuta. L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, in seguito a gravi e circostanziati fatti o azioni anche in difetto di cui ai punti (a), (c) e (d) dei doveri del socio di cui sopra, costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione. In questo caso, l’associato ha la facoltà di ricorrere ai sensi del successivo art. 21. In caso di morte dell’associato, il rapporto associativo e le quote sociali non sono trasmissibili né agli eredi né a terzi. La perdita della qualifica di associato dovuta a qualsiasi motivo non dà diritto ad alcun rimborso delle quote sociali versate. L’associato non ha nessun diritto sul patrimonio sociale dell’Associazione.

TITOLO III: ENTRATE, PATRIMONIO E BILANCIO

(Art.6) L’Associazione provvede a conseguire i suoi fini attraverso i seguenti mezzi economici: (a) le quote sociali annuali degli associati; (b) i contributi del Coni e degli Enti e/o Amministrazioni pubbliche; (c) le elargizioni e le donazioni di enti e privati; (d) i proventi delle attività collaterali; (e) abbinamenti a Società commerciali; (f) ogni altra somma pervenuta all'Associazione. Tutti i proventi derivanti dall'attività associativa vengono reinvestiti in attività sportive. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: (a) i beni immobili e mobili acquistati o pervenuti all'Associazione da donazioni e lasciti; (b) dai residui attivi di gestione; (c) da ogni altro bene comunque pervenuto all'Associazione. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo che questo non sia imposto dalla legge.

(Art.7) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno successivo; entro quattro mesi dalla sua chiusura il Consiglio Direttivo provvederà a redigere con chiarezza, correttezza, veridicità e trasparenza il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio (bilancio consuntivo) e la relazione accompagnatoria che saranno sottoposti all'approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati. I bilanci consuntivi e preventivi dovranno essere depositati, almeno 10 giorni prima, presso la sede sociale consentendone l'esame a tutti gli associati che ne facciano richiesta. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere interamente assegnati al patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

(Art.8) Gli organi dell'associazione sono: (a) l'Assemblea Generale degli Associati; (b) il Consiglio Direttivo; (c) il Collegio Arbitrale. Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a dimissioni, revoca o nuova nomina da parte dell’Assemblea Generale degli Associati.

TITOLO V: ASSEMBLEA

(Art.9) L’Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti gli associati di tutte le categorie in regola con i versamenti delle quote sociali, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, o quando ne facciamo richiesta almeno 1/5 degli associati, mediante comunicazione scritta personale da spedirsi per lettera, facsimile e-mail o telegramma almeno 10 giorni prima della data fissata ed avviso affisso presso la sede sociale, e dovrà contenere il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno. L’Assemblea potrà essere convocata anche in sede diversa della sede sociale sia in prima sia in seconda convocazione.

(Art. 10) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza anche di questo, da altro associato nominato dall’Assemblea. L’Assemblea nomina un segretario verbalizzante e due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della convocazione e la validità della stessa. I verbali dell’Assemblea, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, saranno trascritti su apposito libro che dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati, secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo, al fine di garantire la massima diffusione e pubblicità.

(Art. 11) Nell’Assemblea ciascun associato in regola con i versamenti delle quote sociali ha diritto ad un voto, con l’esclusione dei soli soci minorenni i quali hanno comunque diritto di partecipare in assemblea o di farvi partecipare i loro genitori. L’associato impossibilitato a partecipare all’Assemblea potrà delegare per iscritto altro socio a partecipare all’adunanza in sua vece. Ciascun associato può rappresentare un massimo di altri due associati. In prima convocazione, l’Assemblea è valida quando sono presenti e rappresentati la maggioranza degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da convocarsi un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto. L’Assemblea delibera validamente per alzata di mano, salvo diversa disposizione dell’Assemblea.

(Art.12) L’Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, ad essa sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria al conseguimento delle finalità associative. In via ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed ha le seguenti attribuzioni: (a) approva i bilanci consuntivi e quelli preventivi con le relative relazioni accompagnatorie; (b) elegge il Consiglio Direttivo ogni biennio; (c) delibera su tutti gli argomenti all’ordine del giorno. In via straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti ed ha le seguenti attribuzioni: (a) approva le modifiche allo statuto sociale; (b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

TITOLO VI: CONSIGLIO DIRETTIVO

(Art.13) Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed è composto da 5 membri (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Direttore Tecnico) eletti dall’Assemblea Generale degli Associati. I membri del Consiglio Direttivo possono essere eletti solamente fra gli associati con maggiore età ed in regola con i versamenti delle quote sociali, tale carica è incompatibile con altre cariche in seno ad altre associazioni o società che praticano gli stessi sport. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte all’anno, mediante comunicazione scritta personale da spedirsi per lettera, facsimile e-mail o telegramma almeno 8 giorni prima della data fissata e contenente il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno. In caso d’urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato con le stesse modalità anche tre giorni prima per le vie brevi ed in modo che ciascun consigliere ne venga a conoscenza almeno 24 ore prima. La motivazione d’urgenza dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo nella successiva adunanza. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche in sede diversa della sede sociale.

(Art. 14) Ciascun consigliere ha diritto ad un voto e non è ammessa la delega. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le sue delibere richiedono il voto favorevole degli stessi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nella sua prima riunione il Consiglio provvederà ad eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere e ad assegnare gli incarichi necessari al buon funzionamento dell’Associazione che rimarranno in carica per un biennio. La nomina e le variazioni delle cariche sociali devono essere comunicate alla FSI per gli adempimenti dalla stessa fissati. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza anche di questo, da altro associato nominato dal Consiglio stesso. Spetta al Presidente della riunione constatare la regolarità della convocazione e la validità della stessa. Di ogni riunione dovrà redigersi apposito verbale a cura del Segretario e da trascrivere in apposito registro a firma del Segretario e del Presidente.

(Art.15) I componenti il Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a due sedute consecutive e/o che si rendano morosi nei versamenti delle quote associative, vengono dichiarati decaduti dalla carica con delibera del Consiglio stesso. Se per qualsiasi motivo, durante il biennio di carica, viene a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione scegliendo fra gli associati. Durante il biennio potranno essere sostituiti tanti membri purchè complessivamente non raggiungano la maggioranza dell’intero Consiglio. La nomina così avvenuta è soggetta a ratifica da parte dell’Assemblea e la carica è valida fino alla scadenza naturale di tutto il Consiglio. Il Consiglio Direttivo decade nel caso in cui, anche in tempi diversi, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti, in questo caso l’Assemblea elettiva dovrà svolgersi entro 30 giorni.

(Art.16) Spetta al Consiglio Direttivo: (a) attuare le deliberazioni dell’Assemblea Generale degli Associati; (b) curare il funzionamento tecnico ed organizzativo; (c) provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria; (d) compiere tutti gli atti per l’acquisizione dei fondi necessari al funzionamento dell’Associazione; (e) compilare i bilanci da sottoporre all’Assemblea e le relative relazioni accompagnatorie; (f) determinare il valore delle quote sociali annuali, in assenza di diversa o nuova determinazione si ritiene valida la precedente; (g) eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e le altre cariche sociali; (h) convocare le riunioni dell’Assemblea degli Associati; (i) deliberare sui regolamenti interni; (l) deliberare in merito all’ammissione, decadenza ed esclusione degli associati; (m) nominare direttori, allenatori e responsabili; (n) deliberare in merito ai rimborsi spese degli atleti, allenatori ed associati; (o) richiedere sovvenzioni e sussidi; (p) deliberare la surroga dei propri membri; (q) deliberare su tutti gli argomenti che interessano l’Associazione e non specificatamente attribuiti all’Assemblea Generale degli Associati.

(Art.17) Spetta al Presidente: (a) rappresentare l’Associazione e stare in giudizio per essa; (b) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; (c) curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; (d) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo nonché presiedere le riunioni dell’Assemblea Generale degli Associati; (e) curare tutto quanto a lui delegato dagli organi sociali e sottoscrivere tutti gli atti inerenti l’Associazione.

(Art.18) Spetta al Vicepresidente collaborare con il Presidente e sostituirlo a tutti gli effetti in caso di sua assenza od impedimento.

(Art.19) Spetta al segretario: (a) redigere i verbali delle riunioni dell’Assemblea Generale degli Associati e del Consiglio Direttivo; (b) attendere alla corrispondenza e curare le pratiche burocratiche; (c) trasmettere gli inviti per le convocazioni fissate per gli organi sociali.

(Art.20) Il Tesoriere è incaricato di: (a) sovrintendere all’amministrazione dell’Associazione; (b) tenere aggiornati i libri amministrativi e fiscali anche con l’ausilio di professionisti esterni all’Associazione; (c) curare i rapporti con gli Istituti di credito anche attraverso c/c bancari.

(Art.21) Al Direttore Tecnico è affidato il compito di organizzare e dirigere l’attività scacchistica del Circolo in ogni sua fase.

(Art.22) Gli Associati s’impegnano a non adire le vie legali per eventuali controversie con l’Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e l’Associazione saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte dell’Associato, il secondo nominato dal Consiglio Direttivo ed il terzo di comune accordo fra i primi due. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro o in caso della parte soccombente, la controversia verrà devoluta all’Assemblea Generale degli Associati riunita in seduta ordinaria il cui giudizio sarà inappellabile. Il Collegio Arbitrale giudicherà “ex bono ex aequo” senza formalità di procedura. Il ricorso all’Asssemblea deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio arbitrale.

TITOLO VII: NORME FINALI

(Art.23) Per il miglior funzionamento dell’Associazione, dei rapporti fra gli Associati e fra questi e l’Associazione stessa, l’Assemblea Generale degli Associati potrà approvare regolamenti interni che disciplineranno particolari attività, settori di intervento od iniziative.

(Art.24) Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Generale degli Associati riunita in seduta straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed alla destinazione dell’eventuale patrimonio residuo finale che sarà devoluto ad Enti e/o Associazioni con finalità analoghe. Le delibere di cui al periodo precedente saranno adottate con le modalità di cui agli art. 11 e 12.

(Art.25) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le leggi vigenti in materia e le norme delle federazioni sportive e delle Leghe competenti.